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Statuto

Premessa

La Scuola dell’infanzia parrocchiale si configura, giuridicamente ed amministrativamente, come attività della Parrocchia che la istituisce e la gestisce, a norma dell’art. 16, lettera b) della legge 222/85. Ne consegue che:
- la Presidenza e legale rappresentanza spetta al Parroco Pro-tempore.
Amministrativamente e fiscalmente l’attività rientra nell’ambito della Parrocchia e pertanto:

    1. La partita I.V.A. dovrà essere intestata alla Parrocchia (con specificazione eventuale “per Scuola dell’infanzia”);
  • La dichiarazione annuale dei redditi (Mod. 760) va fatta in quella della Parrocchia tra i redditi di Impresa minore.

 

Costituzione - Scopi

Art. 1

La scuola dell’infanzia “San Lorenzo” è costituita nell’ambito delle attività pastorali della Parrocchia di Rovarè, approvata, ai sensi del Can. 800 del Codice di Diritto Canonico, dall’Ordinario Diocesano di Treviso e riconosciuta paritaria ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, con decreto n. 488/512 del Ministero della P. I. in data 28 Febbraio 2001.


Art. 2

La scuola dell’Infanzia, non avente finalità di lucro, si pone all’interno del sistema formativo integrato per l’infanzia con lo scopo di accogliere i bambini dai tre ai sei anni e favorire un’educazione integrale della personalità in una visione cristiana della vita.
La scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa nazionalità e di altro credo religioso, con l’assoluto rispetto per le loro credenze, senza peraltro rinunciare ad essere fedele alla propria identità della quale i genitori sono informati.
L’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la famiglia e con la comunità parrocchiale, valorizzandone le forme di partecipazione ed espressione.
Per le proprie finalità si avvale di didattiche e mezzi idonei, in particolare di un proprio progetto educativo che si attiene agli Orientamenti educativi e didattici dello Stato, fedele all’ispirazione cristiana della scuola stessa.
Opera sulla base di una progettazione annuale. L’azione educativa e didattica viene presentata ai genitori e alla comunità mediante il Piano dell’Offerta formativa (P.O.F.).

 

Regolamento interno - Personale

Art. 3

Un apposito regolamento, adottato con il parere favorevole del comitato di gestione, stabilisce norme, modalità, requisiti di ammissione e frequenza alla scuola, e regola i rapporti con le famiglie.
Il regolamento si ispira ai principi dell’accoglienza anche con l’impegno di valorizzare le diversità e, per quanto concerne il rapporto con i genitori e la comunità parrocchiale, a coinvolgerli attivamente.

Art. 4

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso sono fissati nel rispetto delle vigenti norme di legge, in particolare della Lg. n. 62/2000 e dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della F.I.S.M. Il personale docente e non docente, oltre che professionalmente idoneo, deve essere di provata moralità e deve condividere l’indirizzo educativo cristiano della scuola ed attuarlo nel proprio ambito di competenza.

 

Mezzi finanziari e strutture

Art. 5

Alle spese per il funzionamento e per la realizzazione degli scopi, si provvede con:
- contributi dello Stato, della Regione, del Comune e di altri Enti Pubblici e di Privati,
- contributi delle famiglie dei bambini frequentanti,
- oblazioni o lasciti e da qualunque altra attribuzione a suo vantaggio.

Art. 6

La Parrocchia mette a disposizione, per il funzionamento della scuola, l’immobile e la relativa area circostante, di proprietà della Parrocchia. Le spese di straordinaria manutenzione dell’immobile sono a carico della Parrocchia, salvo eventuali avanzi di gestione o ricavati di particolari iniziative che potranno essere devoluti come concorso al finanziamento di spese di straordinaria manutenzione, finalizzata al buon funzionamento della scuola o prevista da norme di legge.
La scuola dell’infanzia Parrocchiale può trovare sede anche in idonei edifici di proprietà di enti pubblici o privati.
In tal caso l’uso di locali va regolato con atto di comodato o da apposita convenzione.

 

Amministrazione

Art. 7

Partecipano all’ Amministrazione:
il Comitato di Gestione, il Presidente, il Segretario.

 

Comitato di Gestione

Art. 8

La scuola dell’infanzia è amministrata dal Presidente pro-tempore, con la collaborazione consultiva di un Comitato di Gestione, da lui presieduto e composto da:

    • un membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
    • un membro del Consiglio per gli affari economici della Parrocchia;
    • la coordinatrice della scuola o una docente da lei designata;
    • tre genitori eletti dall’Assemblea dei genitori;
    • due rappresentanti nominati dal Comune;
    • il segretario

     

    Competenze del Comitato di Gestione

    Art. 9

    Spetta al Comitato di gestione:

    1. esprimere il parere su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
    2. esprimere il parere sui bilanci preventivi e consuntivi;
    3. esprimere il parere sul regolamento interno;
    4. esprimere il parere sulle nomine del personale (dirigente, docente, di servizio), nonché sui provvedimenti disciplinari o di licenziamento;
    5. esprimere il parere sulla determinazione del contributo mensile delle famiglie, nell'intesa che saranno valutate eventuali condizioni di indigenza;
    6. esprimere parere sulla stipula di convenzioni con altri enti;
    7. coadiuvare il Presidente nella gestione amministrativa;
    8. esprimere parere sulle costituzioni in giudizio in genere.
      Art. 10

    Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono di regola ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente ritenga di convocarle o su richiesta scritta di almeno 3 consiglieri. Tutti i pareri e le determinazioni del Comitato di Gestione hanno carattere consultivo, in quanto la scuola dell’infanzia parrocchiale si configura giuridicamente e amministrativamente come attività della Parrocchia.

    Art. 11

    I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se durante il triennio viene a mancare, per qualsiasi causa, uno dei membri, si provvede alla sua sostituzione. Il nuovo componente dura in carica fino allo scadere del triennio.

    Art. 12

    I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

     

    Presidente

    Art. 13

    Osservate le disposizioni canoniche in tema di autorizzazione agli atti di straordinaria amministrazione spetta al Presidente,:

    1. l'amministrazione ordinaria e straordinaria della scuola;
    2. l'adozione del bilancio preventivo e consuntivo, previo parere del Comitato di Gestione;
    3. l'adozione del regolamento, sentito il parere del Comitato di Gestione;
    4. rappresentare la scuola dell’infanzia e stare in giudizio per la stessa;
    5. nominare, ammonire, licenziare il personale, previo esame del parere del Comitato di Gestione;
    6. stipulare convenzioni con altri Enti, previo esame del parere del Comitato di Gestione;
    7.  adottare, in caso d’urgenza, i provvedimenti e riferirne nella prima seduta al Comitato di Gestione;
    8. delegare un membro del Comitato a sostituirlo, in caso di impedimento;
    9. nominare il Segretario.

     

    Segretario

    Art. 14

    Spetta al Segretario:

      1. diramare gli inviti e le convocazioni fissate dal Presidente;
    • provvedere alla corretta tenuta dalla contabilità;
    • tenere tutta la documentazione e i registri che non siano attinenti all’attività educativa e didattica di competenza delle insegnanti.

    Organi collegiali

    Art. 15

    Gli organi collegiali della scuola dell’ Infanzia sono:
      • il Collegio dei Docenti di Scuola;
      • il Consiglio di Intersezione;
      • l’Assemblea Generale dei Genitori;
      • l'Assemblea di Sezione dei Genitori.

      Collegio dei docenti di scuola

      Art. 16

      Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è presieduto dalla coordinatrice.
      Il collegio dei docenti:

      1. cura la progettazione dell’azione educativa e dell’attività didattica;
      2. formula proposte all’ente gestore della scuola, per il tramite della coordinatrice, in ordine alla formazione e alla composizione delle sezioni, agli orari e all’organizzazione della scuola, tenendo conto del regolamento interno;
      3. valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
      4. esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare le strategie più adeguate per una loro utile integrazione;
      5. sentiti gli altri organi collegiali e l’ente gestore, predispone il P.O.F. che viene reso pubblico, mediante consegna alle famiglie, all’atto dell’iscrizione.

      Il collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

       

      Collegio dei docenti di zona

      Art. 17

      Il consiglio di intersezione è composto dai docenti in servizio nella scuola e da tre genitori degli alunni per ogni sezione ed è presieduto dalla coordinatrice della scuola che lo convoca, oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato.
      Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di funzionamento della scuola, col compito di formulare al collegio dei docenti e agli organi gestionali della scuola proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative innovative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa.
      Il consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi. Le funzioni di segretario sono attribuite alla coordinatrice.
      Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

       

      Consiglio di intersezione

      Art. 18


      L’assemblea generale dei genitori della scuola è costituita dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti.
      La prima assemblea viene convocata, entro il mese di Ottobre dalla coordinatrice in accordo con il Presidente, ed elegge, tra i genitori degli alunni iscritti e frequentanti, il proprio presidente che dura in carica un anno.
      L’assemblea può essere convocata dal presidente almeno due volte in un anno e ogniqualvolta specifiche esigenze lo richiedano. L’assemblea deve essere obbligatoriamente convocata anche quando lo richieda, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti.
      La riunione risulta valida, in prima convocazione, se sono presenti la metà dei genitori; in seconda convocazione, un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei presenti. All’assemblea possono partecipare, con solo diritto di parola, il personale direttivo, docente e non docente e gli amministratori della scuola.
      L’assemblea esamina la relazione programmatica dell’attività della scuola, proposta dal Collegio dei docenti, ed esprime proprio parere in ordine al P.O.F. e ad altre iniziative scolastiche progettate per il miglioramento della qualità e l’ampliamento dell’offerta formativa.
      Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

       

      Assemblea generale dei genitori

      Art. 19

      L’assemblea di sezione è formata dai genitori dei bambini di ciascuna sezione e designa tre genitori per il Consiglio di intersezione.
      Essa, presieduta da uno dei tre genitori designati a far parte del Consiglio di intersezione, collabora con l’ insegnante responsabile della sezione per la migliore soluzione di questioni proposte dalla stessa.
      Alle Assemblee possono partecipare, con diritto di parola, la coordinatrice e le insegnanti della sezione.
      Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

      Art. 20

      Eventuali controversie in seno alla scuola saranno sottoposte alla competenza della F.I.S.M. provinciale e, nei casi più gravi, all’Ordinario diocesano per le decisioni definitive.

      Art. 21

      Il Presidente della scuola dell’infanzia deve essere invitato a tutte le riunioni degli organismi di partecipazione della scuola dell’infanzia stessa. Il Presidente può parteciparvi con diritto di parola e di voto e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

      Art. 22

      Il presente statuto viene reso noto alla comunità scolastica e viene tenuto nell’archivio della scuola a disposizione dei genitori che lo vogliano consultare e dell’autorità di vigilanza delle scuole paritarie.

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